AFFITTO A CANONE CONCORDATO: CONVIENE DAVVERO?

Con i provvedimenti della legge di Stabilità 2016, il contratto di locazione residenziale a canone concordato (o agevolato) dal punto di vista fiscale risulta essere più vantaggioso sia per il proprietario che per l’inquilino: ma in quali termini?

Cerchiamo prima di capire che cos’è “L’AFFITTO A CANONE CONCORDATO”, o meglio contratti 3+2, transitori e per studenti universitari.

Si tratta di contratti di locazione per i quali l’importo del canone si determina in base a delle tabelle/parametri pubblicati dai comuni ed approvati in sede di contrattazione dai sindacati/associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini.

Con il nuovo decreto ministeriale del 16/01/2017, diventato effettivamente obbligatorio in provincia di Verona il 02/06/2017, vengono ridefiniti ciò che sono i criteri generali e le condizioni per stipulare un contratto a canone concordato.

In base ad una serie di parametri, quindi, viene determinato il canone annuo o mensile che va poi indicato nel contratto. 

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo sono assistite dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori

Cofim Immobiliare è in grado di espletare la corretta procedura relazionandosi direttamente con le principali associazioni di categoria al fine di agevolare e semplificare “la vita” ai propri clienti.

Inoltre, i criteri individuati dal D.M si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni ad “ALTA TENSIONE ABITATIVA” che a quelli sottoscritti negli altri comuni. Qualora un comune non avesse predisposto i “parametri” si potrà fare riferimento al comune più vicino che li ha pubblicati; quindi, da alcune settimane, in tutti i comuni d’Italia è possibile stipulare questa tipologia contrattuale FISCALMENTE vantaggiosa con conseguente miglioramento della redditività dell’immobile residenziale.

Ora vediamo sia i vantaggi per il proprietario che per l’inquilino:

Per quanto concerne i vantaggi fiscali relativi al reddito percepito dal locatore, si evidenziano due situazioni: reddito dichiarato ai fini IRPEF e reddito dichiarato ai fini della cedolare secca.

Se il reddito percepito dal locatore viene riportato in dichiarazione dei redditi, grazie al fatto che il contratto è stato stipulato in regime convenzionale (agevolato) il locatore gode di uno sconto sulla base imponibile pari al 30%, che pertanto abbatte sensibilmente l’IRPEF da versare. 

Ad esempio: se percepisco un canone di locazione “agevolato” di 5.000 euro. Calcolo il 30%, cioè 5.000*30% = 1.500 (il valore dello sconto). Ai 5.000 tolgo i 1.500 di sconto, per cui la base imponibile su cui calcolo l’IRPEF è di 3.500 euro.

Se il locatore, invece, decide di aderire alla cedolare secca, il reddito percepito viene tassato direttamente con una percentuale del 10% .

Ad esempio, se percepisco un canone di locazione “agevolato” di 5.000 euro, questo subisce un’imposta pari a 5.000*10% =500 euro.

L’inquilino, dall’altra parte, beneficerà innanzitutto di un canone inferiore ai valori medi di mercato ed inoltre, nel caso in cui utilizzi la casa locata come abitazione principale, potrà usufruire di una detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’IRPEF di € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71. Oppure, se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71, ma non superiore a € 30.987,41, la detrazione è pari a di € 247,90. Senza dimenticare lo sconto sull’IMU (a favore del locatore) e sulla TASI (a favore di locatore e conduttore)

Per saperne di più rivolgetevi a Cofim Immobiliare contattando il nr 045 800 11 99 o scrivendo a info@cofimimmobiliare.it


 

 

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